Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

DI

DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE

 

 - INDICE -

TITOLO II - RAPPORTI PROFESSIONALI

Capo 2 - RAPPORTI CON I CLIENTI

Articolo 20    Principi generali

Articolo 21    Accettazione dell'incarico

Articolo 22    Esecuzione dell'incarico

Articolo 23    Cessazione dell'incarico

Articolo 24    Fondi dei clienti, garanzie e prestiti

Articolo 25    Compenso professionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 20    Principi generali

1.    Il cliente ha il diritto di scegliere il suo professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento.

 

2.    Il professionista ha il diritto di scegliere i clienti nei confronti dei quali erogare le sue prestazioni professionali

 

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Articolo 21    Accettazione dell'incarico

 

1. Prima di accettare un incarico professionale da un cliente, il professionista deve valutare se tale accettazione possa dar luogo a violazione dei principi espressi dal presente Codice quali, a titolo  esemplificativo, il coinvolgimento del cliente in attività illegali o la sua dubbia onestà.
2. Alla luce della disamina compiuta e della possibilità o meno di assumere le misure necessarie ad impedire che l'accettazione dell'incarico dia luogo a violazioni da parte del professionista, questo deve informare tempestivamente il cliente della propria decisione di accettare o meno l'incarico.
3. Il professionista deve adoperarsi affinchè il mandato sia conferito per iscritto, onde precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di definire l'ambito delle proprie responsabilità.
4. E' comunque opportuno che il professionista, il quale abbia ricevuto un mandato verbale, ne dia conferma scritta al cliente. 
5. Il professionista che accetta un incarico deve assicurare la specifica competenza richiesta ed anche un'adeguata organizzazione dello studio.

 

 

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Articolo 22    Esecuzione dell'incarico

 

1. Il professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo  e nel tempo in cui esso è svolto.
2. Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi alla pratica affidata.
3. Il professionista deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali.
4. Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente.
5. Il professionista, nell'esecuzione dell'incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico-professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all'esercizio di specifiche funzioni professionali.

 

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Articolo 23    Cessazione dell'incarico

 

1. Il professionista non deve proseguire nello svolgimento dell'incarico qualora sopravvengono circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio, condizionare il suo operato, porlo in una situazione di conflitto di interessi o far venir meno la sua indipendenza od obiettività.
2. Il professionista non deve proseguire nell'assolvimento dell'incarico se la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento.
3. Il professionista che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con specifica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà della pratica, deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
4. Nel caso di cessazione dell'incarico il professionista deve avvertire il cliente tempestivamente, soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista.

 

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Articolo 24    Fondi dei clienti, garanzie e prestiti

 

1. Il professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per conto di questi.
2. Il professionista che detiene somme del cliente o per conto di questi, deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.

 

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Articolo 25    Compenso professionale

 

1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.
2. La tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi sono garanzia della qualità della prestazione che deve essere comunque mantenuta anche in caso di deroga ai minimi tariffari.
3. Qualora il professionista e il cliente concordino compensi inferiori ai minimi tariffari, ciò dovrà avvenire nel rispetto delle norme generali sul corretto svolgimento della concorrenza. In ogni caso, i compensi pattuiti devono essere in grado di assicurare che il professionista possa rispettare i principi di competenza e di diligenza di cui all'articolo 8 e sia in grado di svolgere la prestazione al livello richiesto dalle prassi e dalla tecnica professionale corrente.
4. Qualora l'Ordine locale riceva un esposto in cui, a causa della pattuizione di compensi insolitamente e sensibilmente inferiori ai minimi tariffari, si dubiti che il professionista abbia rispettato i suddetti principi qualitativi nell'erogazione della prestazione professionale, sarà onere del professionista nei cui confronti è stato formulato l'esposto dimostrare che la prestazione professionale è stata resa in conformità alla prassi ed alla tecnica professionale corrente, a norma dell'articolo 8.
5. La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistano congiuntamente un cliente o che partecipino ad un'associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi.
6. E' fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate.

 

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