Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE
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- INDICE - |
TITOLO II - RAPPORTI PROFESSIONALI |
Capo 2 - RAPPORTI CON I CLIENTI
Articolo 21 Accettazione dell'incarico
Articolo 22 Esecuzione dell'incarico
Articolo 23 Cessazione dell'incarico
Articolo 24 Fondi dei clienti, garanzie e prestiti
Articolo 25 Compenso professionale
1.
Il cliente ha il diritto di scegliere il suo professionista e di
sostituirlo in qualsiasi momento. 2. Il professionista ha il diritto di scegliere i clienti nei confronti dei quali erogare le sue prestazioni professionali |
Articolo 21 Accettazione dell'incarico
1. Prima di accettare un incarico professionale da un cliente, il professionista deve valutare se tale accettazione possa dar luogo a violazione dei principi espressi dal presente Codice quali, a titolo esemplificativo, il coinvolgimento del cliente in attività illegali o la sua dubbia onestà. |
2. Alla luce della disamina compiuta e della possibilità o meno di assumere le misure necessarie ad impedire che l'accettazione dell'incarico dia luogo a violazioni da parte del professionista, questo deve informare tempestivamente il cliente della propria decisione di accettare o meno l'incarico. |
3. Il professionista deve adoperarsi affinchè il mandato sia conferito per iscritto, onde precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di definire l'ambito delle proprie responsabilità. |
4. E' comunque opportuno che il professionista, il quale abbia ricevuto un mandato verbale, ne dia conferma scritta al cliente. |
5. Il professionista che accetta un incarico deve assicurare la specifica competenza richiesta ed anche un'adeguata organizzazione dello studio. |
Articolo 22 Esecuzione dell'incarico
1. Il professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto. |
2. Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi alla pratica affidata. |
3. Il professionista deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali. |
4. Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente. |
5. Il professionista, nell'esecuzione dell'incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico-professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all'esercizio di specifiche funzioni professionali. |
Articolo 23 Cessazione dell'incarico
1. Il professionista non deve proseguire nello svolgimento dell'incarico qualora sopravvengono circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio, condizionare il suo operato, porlo in una situazione di conflitto di interessi o far venir meno la sua indipendenza od obiettività. |
2. Il professionista non deve proseguire nell'assolvimento dell'incarico se la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento. |
3. Il professionista che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con specifica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà della pratica, deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista. |
4. Nel caso di cessazione dell'incarico il professionista deve avvertire il cliente tempestivamente, soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista. |
Articolo 24 Fondi dei clienti, garanzie e prestiti
1. Il professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per conto di questi. |
2. Il professionista che detiene somme del cliente o per conto di questi, deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità. |
Articolo 25 Compenso professionale
1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente. |
2. La tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi sono garanzia della qualità della prestazione che deve essere comunque mantenuta anche in caso di deroga ai minimi tariffari. |
3. Qualora il professionista e il cliente concordino compensi inferiori ai minimi tariffari, ciò dovrà avvenire nel rispetto delle norme generali sul corretto svolgimento della concorrenza. In ogni caso, i compensi pattuiti devono essere in grado di assicurare che il professionista possa rispettare i principi di competenza e di diligenza di cui all'articolo 8 e sia in grado di svolgere la prestazione al livello richiesto dalle prassi e dalla tecnica professionale corrente. |
4. Qualora l'Ordine locale riceva un esposto in cui, a causa della pattuizione di compensi insolitamente e sensibilmente inferiori ai minimi tariffari, si dubiti che il professionista abbia rispettato i suddetti principi qualitativi nell'erogazione della prestazione professionale, sarà onere del professionista nei cui confronti è stato formulato l'esposto dimostrare che la prestazione professionale è stata resa in conformità alla prassi ed alla tecnica professionale corrente, a norma dell'articolo 8. |
5. La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistano congiuntamente un cliente o che partecipino ad un'associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi. |
6. E' fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate. |